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Fidejussioni Autotrasportatori
conto terzi
Cauzioni & Fidejussioni
ll Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti n. 291 del 25/11/2011, in esecuzione del Regolamento Europeo n. 1071/2009, stabilisce che le imprese che intendono esercitare l’attività di trasporto (merci o persone) su strada hanno l’obbligo di iscriversi all’ “… albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi …”.
Il requisito va dimostrato mediante la esibizione di un ATTESTATO DI CAPACITA’ FINANZIARIA: Il requisito può essere dimostrato in 3 modi:
- Attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un revisore contabile regolarmente iscritto al registro tenuto dal consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, dopo accertamento della capacità patrimoniale (capitale sociale + riserve) dell’autotrasportatore, rilascia documento valido per un anno
- Attestazione di capacità finanziaria derivante dalla stipula di una polizza di RC Professionale per autotrasportatori. Questa forma di attestazione è utilizzabile solo per i casi in cui l’autotrasportatore sia iscritto all’ALBO da non più di 2 anni
- Attestazione di capacità finanziaria per aver stipulato una fidejussione a favore dei terzi creditori con banche, compagnie di assicurazioni od intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. lgs n. 385/93
Con il Decreto del Ministero dei Trasporti n.145/2022, tra le altre cose, sono stati rimodulati gli importi da attestare che devono intendersi così quantificati:
- euro 9.000 per il primo veicolo ed euro 5.000,00 per ogni veicolo supplementare di peso superiore a 3,5 tonnellate;
- euro 900,00 per il primo veicolo ed euro 500,00 per il caso in cui si chieda iscrizione per veicoli il cui peso sia compreso fra 1,5 e 3,5 Tonnellate
Quote di mercato
Fonte: ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, "Rapporto Statistico 2023 - L'industria delle costruzioni in Italia"
Si stima che il valore del mercato delle garanzie di rata a saldo crescerà del 5% annuo nei prossimi anni
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- Soggetto garante: banca, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario abilitato.
- Oggetto della garanzia: il rischio di insolvenza dell'autotrasportatore in caso di mancata o incompleta esecuzione del trasporto.
- Durata: la durata della fideiussione è pari alla durata dell'anno di riferimento, con un massimo di 12 mesi.
- Importo: l'importo della fideiussione è generalmente pari al 2% del fatturato annuo dell'autotrasportatore.
- Costo: il costo della fideiussione è a carico dell'autotrasportatore.
Le garanzie di rata a saldo sono disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), in particolare dall'articolo 103.
- Soggetto garante: banca, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario abilitato.
- Oggetto della garanzia: il rischio di insolvenza dell'appaltatore in caso di mancata o incompleta esecuzione dei lavori.
- Durata: la durata della garanzia di rata a saldo è pari alla durata dei lavori, con un massimo di 12 mesi.
- Importo: l'importo della garanzia di rata a saldo è generalmente pari al 10% del valore delle rate a saldo.
- Costo: il costo della garanzia di rata a saldo è a carico dell'appaltatore.