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La garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria

Garanzie fideiussorie negli Appalti pubblici

La polizza provvisoria è il contratto mediante il quale un assicuratore garantisce il risarcimento danni (forfettario) ad una stazione appaltante nel caso di mancanza di serietà dell’offerta esibita in sede di gara (pubblica o privata).

La PROVVISORIA garantisce il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti da un disciplinare di gara e garantisce la sottoscrizione del contratto di appalto in caso di aggiudicazione.

Il CODICE DEI CONTRATTI ( D. Lgs n. 36/2023 ) fa una distinzione fra appalti cd. sopra-soglia e sotto-soglia comunitaria ed a seconda dei casi prevede la prestazione di una differente GARANZIA PROVVISORIA.

Per le procedure SOTTO SOGLIA COMUNITARIA l’art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 detta le regole per le provvisorie:

  • la stazione appaltante, di regola, NON richiede al concorrente la garanzia PROVVISORIA a corredo dell’offerta
  • tuttavia, l’art. 53 comma 1, D. Lgs N. 36/2023 fa salva la possibilità di richiedere la CAUZIONE PROVVISORIA nei seguenti casi:

    a)la richiesta deve essere giustificata nei documenti di gara dalla tipologia e specificità della procedura;

    b) le particolari esigenze devono essere indicate nella decisione a contrarre, nell’avviso di indizione della procedura oppure in altro atto equivalente;

    il relativo ammontare deve essere al massimo pari all’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento. In questi casi, la garanzia provvisoria è costituita nelle medesime modalità che l’art. 106 D.Lgs. n. 36/2023 prescrive per gli affidamenti sopra-soglia

Quale norma prevede la garanzia provvisoria negli appalti sopra soglia (comunitaria)?

La polizza cauzione provvisoria per la partecipazione agli appalti pubblici di valore sopra soglia comunitaria è disciplinata all’art. 106 del Codice dei Contratti ( D. Lgs n. 36/2023 ) ed ha la forma (necessaria) stabilita dal decreto del MISE (schema tipo e scheda tecnica 1.1. di cui al DM 31/2018 ): “L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito…” 

A cosa serve la garanzia provvisoria?

La polizza provvisoria copre “… La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva … “. In effetti, la garanzia è preposta alla serietà dell’offerta e/o alla stipula del contratto in caso di aggiudicazione.

Quale forma deve avere? Qual è il testo della garanzia provvisoria?

La cauzione provvisoria per appalti pubblici deve essere prestata esclusivamente mediante lo schema tipo di cui all’articolo 106, comma 9 del D. Lgs n. 36/2023 che ha trovato la sua definitiva attuazione nello schema tipo/scheda tecnica 1.1 di cui al DM 31/2018 .

Quanto garantisce la garanzia provvisoria?

La garanzia provvisoria è stabilita nei documenti di gara ed è pari al 2 % del prezzo base indicato nel bando o nell’invito ma è consentito alla stazione appaltante rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto.

Tuttavia, in considerazione del grado di rischio connesso alla procedura di gara la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della “cauzione” fino all’1 % ovvero incrementarlo fino al 4 %.

È possibile ridurre la somma garantita dalla garanzia provvisoria?

L’importo della cauzione provvisoria per gli appalti pubblici e del suo eventuale rinnovo è funzionale alla qualifica di piccola, media o grande impresa del partecipante oltre che al possesso delle certificazioni di qualità così come indicate al comma 8 dell’art. 106 del D. Lgs. N. 36/2023 e dell’allegato II.13 .

Che scadenza ha una polizza provvisoria?

La scadenza minima della cauzione provvisoria è di 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. E’ possibile che la stazione appaltante preveda una più ampia durata (240 o 365 gg) oppure l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per il medesimo periodo.

Quanto costa una garanzia per PROVVISORIA? 

Il costo di una garanzia provvisoria è funzionale alla qualità del contraente, alla tipologia di garanzia da prestare, al tipo di appalto, alla durata della gara. 

Esistono premi minimi e tassazioni funzionali a determinate categorie di rischi/clienti.

Come si svincola una provvisoria?

Ai sensi del comma 10 dell’art. 106 del Codice dei Contratti (D. Lgs n. 36/2023): “ La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall’aggiudicazione”. Per l’aggiudicatario, la cauzione si svincola con la sottoscrizione del contratto.

garanzia provvisoria

Ripartizione delle garanzie fideiussorie negli appalti pubblici in Italia per tipologia

Fonte: ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, "Rapporto Statistico 2023 - L'industria delle costruzioni in Italia"

Il premio medio per una garanzia provvisoria è pari allo 0,25% del valore garantito

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