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Assicurazione D&O
(Directors & Officers)
Assicurazione dei RISCHI Tecnologici
L’assicurazione cd. D&O copre tutte le somme che le persone assicurate (o la società) siano tenute a pagare a titolo di danni a seguito di un reclamo basato su un atto illecito commesso nell’esercizio di taluna delle cariche previste.
Chi assicura la polizza D&O?
Assicura la carica di Amministratore, Direttore Generale, Direttore Dirigente o dipendente con deleghe speciali da parte del Consiglio d’Amministrazione, Consigliere di Gestione, Consigliere di Sorveglianza, componente dell’Organismo di Vigilanza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ai sensi della Legge 262/2005), il dipendente responsabile della sicurezza, il dipendente responsabile per la privacy e il Data Protection Officer, o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alle suddette cariche.
L’Assicurazione copre tutte le somme e risarcimenti dovuti a titolo di risarcimento danni a seguito di un Reclamo basato su un atto illecito commesso nell’esercizio di talune di queste cariche.
POLIZZA IN REGIME “CLAIMS-MADE”: La polizza copre i reclami fatti per la prima volta contro la persona assicurata durante il periodo di assicurazione e dalla stessa denunciati all’Assicuratore durante lo stesso periodo in relazione ad atti illeciti commessi non prima della data di retroattività convenuta.
E’ possibile assicurare dei rischi specifici nella polizza D&O?
Nelle coperture D&O esistono delle estensioni specifiche per:
- Responsabilità Amministrativa
- Liti tra assicurati
- Costi di difesa in caso di inquinamento
- Gestioni fiduciarie
- Responsabilità Amministratori di società collegate
- Organizzazioni no profit
- Sicurezza e igiene sul lavoro
- Protezione dei beni e della libertà personale
- Penalità di natura privatistica
- Socio dominante
- Reclami relativi a rapporti di lavoro volti contro la società
Quali sono i PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO?
Fatturato sociale e Totale Attivo (come da ultimi due bilanci approvati)
Quote di mercato
Fonte: ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, "Rapporto Statistico 2023 - L'industria delle costruzioni in Italia"
Si stima che il valore del mercato delle garanzie di rata a saldo crescerà del 5% annuo nei prossimi anni
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Le cauzioni per gli istituti di vigilanza garantiscono il committente (soggetto che richiede il servizio di vigilanza) dal rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio. In caso di inadempimento dell'istituto di vigilanza, il committente può rivalersi sulla cauzione per ottenere il risarcimento del danno.
Le cauzioni per gli istituti di vigilanza sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 115 del 2014 e successive modifiche. In particolare, l'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 115/2014 disciplina l'obbligo per gli istituti di vigilanza di stipulare una cauzione a favore dei committenti.
- Soggetto garante: banca, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario abilitato.
- Oggetto della garanzia: il rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio.
- Durata: la durata della cauzione è pari alla durata del contratto di vigilanza, con un massimo di 12 mesi.
- Importo: l'importo della cauzione è generalmente pari al 2% del valore del contratto di vigilanza.
- Costo: il costo della cauzione è a carico dell'istituto di vigilanza.