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Bookmaker in gara senza “assicurazione”
Apr 13 2025

A RISCHIO IL COINVOLGIMENTO DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE PER LE GARANZIE FIDEJUSSORIE PER PARTECIPARE AL RIORDINO DEL GIOCO ONLINE: I COSTI PER LE SOCIETÀ POTREBBERO LIEVITARE OLTRE I 7 MILIONI DI EURO

Pubblichiamo l’intervista di Cesare Antonini di GiocoNews al nostro direttore tecnico Pasquale Falzarano sul tema delle garanzie (provvisorie e definitive) da prestarsi per la nuova gara dei giochi a distanza bandita da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Viene affrontata insieme a Salvatore Vullo la delicata questione relativa alle caratteristiche delle garanzie provvisorie e definitive rispetto al quadro normativo del codice dei contratti.

A gara aperta (dal primo aprile 2025 si possono inoltrare le richieste) permane il dubbio su come debba essere prestata la garanzia definitiva.

Il riordino del gioco online in Italia sta rivoluzionando il settore dell’iGaming. Il costo delle concessioni ha già modificato l’assetto societario, portando a una maggiore concentrazione del mercato e spingendo gli operatori di piccole e medie dimensioni a formare alleanze o a essere acquisiti da gruppi o fondi internazionali.

Un aspetto significativo, sia a livello procedurale che economico, riguarda i costi aggiuntivi che i concessionari dovranno affrontare o immobilizzare, oltre ai 7 milioni di euro per le concessioni e altri costi di gestione per la partecipazione alle gare. Tali cifre, che vanno dai 5 ai 6 zeri, sono legate agli aspetti assicurativi e fideiussori, e all’applicazione del codice dei contratti.

Pasquale Falzarano, proprietario e direttore del Gruppo Falzarano Intermediazioni, ha fornito chiarimenti su questo tema. Gli operatori devono presentare due tipi di garanzie per partecipare alla gara: una provvisoria e una definitiva. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha calcolato la garanzia definitiva basandosi sulla media dei risultati degli ultimi tre anni di un gestore di medie dimensioni. Questi valori, che ammontano a poco meno di 30 milioni di euro, vengono adeguati annualmente. Questo sistema svantaggia gli operatori più piccoli, mentre i grandi possono permettersi tali importi, il che sta portando a delle aggregazioni tra operatori.

L’ADM ha fissato la somma da assicurare nella fase di gara a 750mila euro.È possibile ottenere una riduzione del 30% se il concessionario possiede una certificazione di qualità Uni En Iso 9000. Se il partecipante è qualificato come “Piccola o media impresa”, la garanzia può essere ridotta del 50% sull’importo base, ma queste due riduzioni non sono cumulabili. È possibile ottenere un’ulteriore riduzione cumulabile del 20% se si possiedono altre certificazioni di qualità indicate nei documenti di gara.

Questi impegni finanziari potrebbero essere ridotti in modo significativo grazie alle compagnie assicurative. Tuttavia, il mercato assicurativo italiano è stato restio a rilasciare garanzie per le obbligazioni legate alle concessioni, principalmente perché i testi delle fideiussioni richiesti dai monopoli erano tipicamente bancari e difficilmente sottoscrivibili dagli assicuratori. Un retaggio in tal senso potrebbe essere superato se le garanzie provvisorie e definitive rientrassero nel perimetro delle statuizioni del Codice dei Contratti.

Nonostante il codice agevoli il rilascio delle garanzie, un’espressione inserita nel bando di gara rischia di complicare la situazione. L’ADM, pur essendo stazione appaltante, ha deviato dallo schema tipo delle garanzie del codice dei contratti, stravolgendo le logiche operative. In particolare, è stato stabilito che la garanzia definitiva debba essere “irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa”. Questa aggravante rende facilmente escutibili le fideiussioni prestate dagli aggiudicatari, ma esorbita dalle prerogative dell’ADM, anche in qualità di stazione appaltante.

Per uscire da questa situazione, che potrebbe far risparmiare denaro alle società di gioco, Falzarano sostiene che, sebbene l’ADM parta da fondate ragioni giurisprudenziali, in punto di diritto va rispettato il Codice dei Contratti senza alcun potere di modificarne le norme. La questione non è di poco conto e andrebbe affrontata in sede giudiziaria. Tuttavia, una semplice FAQ proposta da un operatore potrebbe concedere ai Monopoli la possibilità di chiarire questo “refuso”, aprendo opportunità per le compagnie assicurative di offrire queste garanzie. Se le condizioni attuali permangono, l’offerta di queste garanzie potrebbe diventare difficile.

Il sistema delle garanzie per la partecipazione alla gara dei giochi a distanza e per la gestione della convenzione è stato uniformato alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 36/2023). Questa è una novità rispetto allo scenario attuale, dove le concessioni attive presso l’ADM sono garantite da cauzioni versate presso la Tesoreria dello Stato o da fideiussioni (bancarie o assicurative) con caratteristiche contrattuali molto diverse da quelle previste dal Codice dei Contratti.

Per la gara in questione, non era possibile agire diversamente, dato che la normativa sulla contrattazione con la pubblica amministrazione è regolata da un unico corpo di norme, il Codice dei Contratti. Per partecipare alla gara è richiesta una garanzia provvisoria che può essere una cauzione presso la Tesoreria dello Stato o una fideiussione (bancaria o assicurativa) secondo lo Schema Tipo 1.1 (Dm 31/2018). Gli aggiudicatari delle concessioni dovranno stipulare una garanzia definitiva, sempre sotto forma di Cauzione o fideiussione, in questo caso secondo lo Schema Tipo 1.2 (Dm 31/2018).

Per la garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, i documenti di gara hanno adottato pedissequamente le condizioni stabilite all’art. 106 del Codice dei contratti, senza alcun discostamento. Invece, una precisazione importante è stata fatta, sia nei documenti di gara che nello schema di convenzione, riguardo alla garanzia definitiva. Questa puntualizzazione, sebbene abbia un forte fondamento giuridico, non doveva e non poteva essere introdotta in questa gara senza che l’ADM rischi di esorbitare dai suoi poteri di stazione appaltante.

Il riferimento è alla previsione fatta al comma 3 dell’art. 22 della Convenzione, che stabilisce che la garanzia definitiva deve essere “…irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa”. Si tratta di una precisazione non prevista e non contenuta nelle norme di cui all’art. 117 del Codice dei contratti, all’interno del cui alveo deve essere mantenuta la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione di un appalto di tipo ordinario come quello della gara dei giochi a distanza.

L’introduzione di queste (ulteriori) condizioni di funzionamento alla fideiussione definitiva espone la stazione appaltante (ADM) a censure per eccesso di potere. Non si comprende come si possa prevedere che tale garanzia debba essere prestata usando lo schema standard di cui allo schema tipo 1.2 del Dm 31/2018 e poi prevedere una deroga rispetto ad esso. Se le concessioni dei giochi pubblici sono ricondotte e disciplinate all’interno del Codice dei Contratti pubblici, non si capisce perché la garanzia definitiva per la gara dei giochi debba essere differente da quella prevista per tutti gli altri contratti pubblici.

Questa particolare condizione, da un lato, stravolge il contenuto “naturale” dello Schema Tipo 1.2 e, dall’altro, ne appesantisce il rilascio da parte del mercato assicurativo tradizionale, con gravi conseguenze per il reperimento delle garanzie da parte dei partecipanti alla procedura di gara. La permanenza di tale condizione potrebbe impedire a diverse compagnie assicurative di intervenire fin dalla garanzia provvisoria, ancor prima che su quella definitiva, con ripercussioni indirette sulla competizione di gara. Si auspica una precisazione dell’Agenzia.