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Le Garanzie fideiussorie negli Appalti pubblici
Garanzia fideiussoria per la rata di saldo: cosa è e come funziona
La garanzia fideiussoria per la rata di saldo è una copertura assicurativa o bancaria che garantisce la corretta esecuzione dell’opera anche dopo il collaudo, durante il periodo di validità della garanzia stessa. Protegge il committente da eventuali vizi o difformità che si manifestano successivamente alla consegna, consentendogli di procedere al pagamento finale senza perdere i diritti di tutela previsti dalla normativa. Generalmente, l’adempimento di tale obbligo avviene entro un periodo di 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Normativa di riferimento
Dal 1° aprile 2023, la disciplina è regolata dall’art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), in attuazione della legge 78/2022. La normativa stabilisce che: “ Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi”.
Somma garantita
La garanzia copre il credito residuo dell’appaltatore, calcolato al netto dei pagamenti già effettuati a fronte di stati di avanzamento lavori (SAL), aggiornato con il tasso di interesse legale applicato negli ultimi due anni.
Escussione della garanzia
Può essere attivata solo in presenza di difformità o vizi non rilevati al momento del collaudo. Il garante (banca, assicurazione o intermediario finanziario) è tenuto a pagare su richiesta scritta della stazione appaltante entro 15 giorni, senza possibilità di escussione da parte del garante nei confronti del debitore principale, conformemente a quanto previsto dall’art. 1944 c.c..
Durata e svincolo
La garanzia rimane in vigore fino all’assunzione del carattere definitivo del collaudo, generalmente per circa due anni. Al termine di questo periodo, la garanzia si svincola automaticamente, salvo eventuali azioni di tutela per vizi o difformità denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in conformità alla normativa vigente (116, commi 2 e 3 D.Lgs. 36/2023).

